IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI OPERE D’ARTE

Ogni nazione è sovrana nei confronti dei beni culturali che si trovano sul proprio territorio, qualsiasi sia la loro origine e proprietà pertanto è opportuno sapere che in Italia l’esportazione e l’importazione delle opere d’arte e di antiquariato sono sottoposte ad una complessa normativa che è regolamentata dal Codice dei Beni Culturali, (Dlgs n°42 del 22gennaio2004). Questo testo ha la funzione di preservare il patrimonio storico ed artistico della nazione italiana definendo i beni culturali e sottoponendoli a tutela.

L’art. 72 disciplina le ipotesi di ingresso nel territorio della Repubblica dei beni culturali che lo stato italiano così definisce: le cose mobili ed immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”. In questo caso l’ufficio esportazione certifica la provenienza del bene in seguito alla presentazione di una documentazione idonea rilasciata dallo Stato di provenienza.

Il documento ha validità quinquennale ed è prorogabile.

L’adempimento di queste pratiche risulta opportuno sia per i soggetti privati che intendano portare in Italia oggetti di loro proprietà custoditi o acquistati all’estero, sia per soggetti commerciali che intendono partecipare a mostre, esibizioni, fiere o eventi.

Per presentare la domanda è necessario essere accreditati presso l’ufficio esportazione della Soprintendenza.

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