PRATICHE C.I.T.E.S.

 La convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (C.I.T.E.S.), ha la funzione di controllare i prodotti da esse derivati in quanto lo sfruttamento commerciale è la causa principale della loro rarefazione ed estinzione.

Questa normativa è attualmente applicata da oltre 180 Stati e rappresenta il più importante strumento normativo per garantire la conservazione della biodiversità del nostro pianeta.

Le specie a rischio di estinzione sono così suddivise:

  1. Specie protette in senso stretto (ogni commercio è proibito; l’uso può essere concesso solo in circostanze eccezionali).
  2. Specie soggette a controllo (il commercio deve essere compatibile con la loro sopravvivenza, ed è soggetto ad autorizzazione tramite certificato CITES).
  3. Specie soggette a controllo da parte di singoli paesi membri (tipicamente per nazioni che cercano di proteggere particolari specie endemiche).

La convenzione non esclude che gli stati membri possano mettere in atto misure di controllo e divieti ancora più restrittivi. In Italia l’attuazione della convenzione di Washington è affidata a diversi ministeri: Ministero dell’ambiente, Ministero per lo sviluppo economico e Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali. Quest’ultimo, ai sensi della normativa in corso, è supportato dagli specialisti del Nucleo C.I.T.E.S. dell’Arma dei Carabinieri i quali hanno il compito di rilasciare le apposite autorizzazioni per la riesportazione ed il commercio delle specie tutelate dalla Convenzione (esemplari vivi, parti e prodotti derivati). Il suddetto nucleo è anche deputato a contrastare il traffico di specie protette sul territorio nazionale.

Nell’acquistare un oggetto o un’opera d’arte è necessario quindi verificare, prima dell’acquisto se le parti che li costituiscono non appartengano ad una specie protetta dalla convenzione.

E’ obbligatorio richiedere il certificato di autorizzazione alla vendita per tutti gli oggetti, realizzati da chiunque e in qualsiasi contesto temporale, se contenenti elementi delle specie elencate. L’autorizzazione C.I.T.E.S. è necessaria sia per la vendita sul suolo italiano che per l’esportazione e viene rilasciata in seguito ad una perizia volta ad identificare il materiale e l’epoca dell’oggetto. Ad essa segue la richiesta dell’attestato di libera circolazione presso la Soprintendenza.

La procedura può essere così schematizzata:

PERIZIA

AUTORIZZAZIONE della SOPRINTENDENZA

AUTORIZZAZIONE C.I.T.E.S
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