L’esportazione e l’importazione delle opere d’arte e di antiquariato sono sottoposte ad una complessa normativa che è regolamentata dal Codice dei Beni Culturali, (Dlgs n°42 del 22gennaio2004). Questo testo ha la funzione di preservare il patrimonio storico ed artistico della nazione italiana definendo i beni culturali e sottoponendoli a tutela.
ESPORTAZIONE DI OPERE D'ARTE
Ogni nazione è sovrana nei confronti dei beni culturali che si trovano sul proprio territorio, qualsiasi sia la loro origine e proprietà. Lo stato italiano definisce Bene Culturale “le cose mobili ed immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”. Sono altresì definiti Beni Culturali gli oggetti per cui sia intervenuta la dichiarazione di “interesse culturale”. Tali oggetti sono sottoposti a precisa regolamentazione riguardo la loro conservazione, il trasferimento della proprietà e anche del luogo di custodia.
L’applicazione delle modifiche del Codice dei Beni Culturali disposte con il dlg 124/2017 hanno elevato a settant’anni l’età dell’opera prodotta da artista non più vivente per cui è necessario chiedere l’autorizzazione all’esportazione. In linea con quanto avviene negli altri paesi europei è stata anche introdotta una soglia di valore per cui è necessario ottenere il certificato di libera circolazione:
- Bene dal valore inferiore ai 13500 euro → è necessario presentare alla Soprintendenza preposta un’autocertificazione.
- Bene dal valore superiore ai 13500 euro → è necessario presentare alla Soprintendenza preposta una richiesta di uscita definitiva o temporanea.
Per presentare la domanda, in entrambi i casi, è necessario essere accreditati presso l’ufficio esportazione della Soprintendenza.
Le Soprintendenze, per tramite del Ministero dei Beni Culturali, possono rilasciare il certificato di libera circolazione o di circolazione temporanea qualora il bene non sia oggetto di interesse culturale.
USCITA TEMPORANEA
Articoli 66 e 67
ATTESTATO DI CIRCOLAZIONE TEMPORANEA
Art. 71
USCITA DEFINITIVA
Articoli 65
ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE
Art. 68