COME COMPRARE

“Avendo la saggezza di non confondere il quadro con il suo valore, non esiste difficoltà; uno compra ciò che vuole, ciò che piace e se lo conserva: se poi un giorno non gli piace più, mette il quadro in solaio. Ma chi desideri comprare in maniera intelligente, cioè unendo l’utile con il dilettevole, si troverà di fronte a una situazione realmente difficile.”

Maurice Rheims

Le opere d’arte sono un bene rifugio? Un investimento sicuro? Possiamo dire che comprando arte facciamo un buon investimento? Siamo al riparo dalle speculazioni? In tutta franchezza mi sento di poter rispondere senza ombra di dubbio: no! La formula per fare buoni affari non è ancora stata trovata e fino ad oggi c’è stato un solo metodo che si è rivelato fruttuoso: l’amore disinteressato per l’arte. Non gli speculatori ma solo i grandi amatori hanno lasciato una vera e profonda traccia.

A tutela degli acquirenti la normativa del Codice dei Beni Culturali prevede attraverso l’art.64 che chiunque eserciti l’attività di vendita o esposizione ai fini del commercio o della intermediazione finalizzata alla vendita di opere di scultura, grafica, pittura e oggetti di antichità abbia l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza. Essa dovrà essere così redatta:

  • Deve essere apposta su riproduzione fotografica dell’opera.
  • Deve recare la data e la firma del venditore.
  • La descrizione del bene deve essere trascritta fedelmente anche sulla ricevuta fiscale del pagamento, che deve avvenire nelle modalità previste dalla legge.

L’utilizzo dello strumento di pagamento tracciabile anche per somme inferiori a quanto stabilito dalla normativa garantisce una prova certa del passaggio del denaro e consente, in caso di contestazioni, di superare ogni contraria eccezione.

Rinunciare alla garanzia del proprio investimento per uno sconto economico da parte del venditore è un’imprudenza che in innumerevoli casi si è rivelata molto onerosa.

Nel caso in cui la cessione del bene avvenisse tra soggetti privati, una scrittura in carta semplice conferirebbe titolo di garanzia all’acquirente e dovrà riportare:

  • Garanzia di esclusiva proprietà e disponibilità dell’oggetto da parte del cedente;
  • Certificazione di lecita provenienza;
  • Tutte le informazioni e la documentazione riguardanti l’oggetto in possesso del venditore;

Nell’acquistare un’opera d’arte non bisogna dimenticare che i paesi membri dell’ONU hanno aderito alla Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie minacciate di estinzione, CITES, pertanto viene regolamentato il commercio di esemplari vivi e morti, animali e vegetali, che sono censiti come specie a rischio di estinzione e che sono così suddivise:

  1. Specie protette in senso stretto (ogni commercio è proibito; l’uso può essere concesso solo in circostanze eccezionali).
  2. Specie soggette a controllo (il commercio deve essere compatibile con la loro sopravvivenza, ed è soggetto ad autorizzazione tramite certificato CITES).
  3. Specie soggette a controllo da parte di singoli paesi membri (tipicamente per nazioni che cercano di proteggere particolari specie endemiche).

L’elenco completo è disponibile sul sito dei Carabinieri del Corpo Forestale dello Stato. La convenzione non esclude che gli stati membri possano mettere in atto misure di controllo e divieti ancora più restrittivi.

E’ obbligatorio richiedere il certificato di autorizzazione alla vendita per tutti gli oggetti, realizzati da chiunque e in qualsiasi contesto temporale, se contenenti elementi delle specie elencate. L’autorizzazione CITES è necessaria sia per la vendita sul suolo italiano che per l’esportazione e viene rilasciata in seguito ad una perizia volta ad identificare il materiale e l’epoca dell’oggetto. Ad essa segue la richiesta dell’attestato di libera circolazione presso la Soprintendenza.

Tutte le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, e bibliografico e tutte le altre cose individuate dalla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà sono definite Beni Culturali e sono sottoposte alla tutela prevista dal Codice dei Beni Culturali. Qualora il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ne abbia disposto la tutela, il passaggio di proprietà di queste avviene attraverso l’autorizzazione della Soprintendenza.

Prestando attenzione ai suddetti consigli l’amatore d’arte è al riparo dai principali rischi ma, indipendentemente dalla tipologia e dai materiali che caratterizzano l’oggetto su cui è stata posta l’attenzione, sono disponibile per una consulenza preliminare in forma confidenziale.

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